PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del proprio regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.
      I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l'istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre all'Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al primo comma nonché quelle relative all'articolo 68, garantendo la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della maggioranza e della opposizione.
      Su tali proposte di deliberazione ciascuna Camera decide in via definitiva».

Art. 2.

      1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni comunque e ovunque espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
      I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere se le espressioni formulate al di fuori delle sedi parlamentari sono, per i modi e i termini usati, di per sé lesive della altrui dignità.
      Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, mantenuto in detenzione o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere

 

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un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
      Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma, anche indiretta, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
      La Camera cui il parlamentare appartiene, anche su istanza dell'interessato, nega l'autorizzazione quando accerta che l'azione è stata intrapresa per fini persecutori o quando la privazione della libertà personale può pregiudicare lo svolgimento dell'attività parlamentare. In tale ultimo caso l'esecuzione del provvedimento restrittivo è sospesa per tutta la durata del mandato parlamentare.
      Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e irripetibili, e la relativa documentazione deve essere immediatamente distrutta.
      I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».